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Sez. 3 - , Sentenza n. 22723 del 26/07/2023 (Rv. 668641 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - ESTINZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE | Inattività determinanti estinzione nella fase prodromica o preparatoria all'autorizzazione alla vendita – Udienza costituente il limite preclusivo ai fini della declaratoria di estinzione ex art. 630, comma 2, c.p.c. – Individuazione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2023-07-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/668641-01

ESECUZIONE FORZATA - ESTINZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE

In tema di espropriazione immobiliare, con riferimento alle ipotesi di inattività delle parti suscettibili di comportare l'estinzione della procedura, che si realizzino nella fase prodromica o preparatoria all'autorizzazione alla vendita, la "prima udienza successiva" - indicata dall'art. 630, comma 2, c.p.c. quale limite preclusivo per la declaratoria di estinzione - coincide con quella di comparizione delle parti ex art. 569 c.p.c. per l'adozione dei provvedimenti sull'istanza di vendita. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva annullato l'ordinanza con cui il giudice dell'esecuzione, oltre due anni dopo l'adozione dell'ordinanza di vendita, aveva dichiarato l'estinzione della procedura per il tardivo deposito della nota di trascrizione del pignoramento, peraltro intervenuto prima dell'udienza ex art. 569 c.p.c.).

Cod. Proc. Civ. art. 630 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 569

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)