Sez. 3, Sentenza n. 18366 del 06/08/2010 (Rv. 615036 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - IMMOBILIARE - VENDITA - ISTANZA | Tardiva proposizione dell'istanza di vendita - Opposizione agli atti esecutivi - Ammissibilità - Esclusione - Istanza di estinzione - Necessità - Nella prima difesa - Necessità.
ESECUZIONE FORZATA - IMMOBILIARE - VENDITA - ISTANZA
In tema di esecuzione forzata, nel caso in cui l'istanza di vendita venga depositata fuori termine, al fine di far dichiarare l'inefficacia del pignoramento e l'estinzione dell'esecuzione, il debitore non ha l'onere di proporre opposizione agli atti esecutivi nei cinque giorni da quello in cui ha ricevuto l'avviso di fissazione di udienza, ex art. 569, primo comma, cod. proc. civ., ma deve proporre istanza di estinzione nella sua prima difesa successiva al verificarsi del fatto estintivo, ovvero nell'udienza per la fissazione della vendita.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 567 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 569, Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 630 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)