Sez. L, Sentenza n. 1474 del 18/02/1997 (Rv. 502502 - 01)
TRASPORTI - PUBBLICI - IN GENERE | Azienda di trasporto pubblico - Potere risolutorio - Esercizio - Lavoratori inidonei alle mansioni - Ambito di applicazione.
TRASPORTI - PUBBLICI - IN GENERE
Ai sensi dell'art. 3 legge 12 luglio 1988 n. 270 (nel testo risultante dalla dichiarazione di parziale incostituzionalità resa dalla Corte Cost. con sentenza n. 60 del 1991 e di quella interpretativa n. 179 del 1993), il potere risolutorio dell'azienda di pubblico trasporto non è esercitabile nei confronti di un lavoratore dichiarato inidoneo (entro il 20 giugno 1986) alle mansioni proprie della qualifica di provenienza ma successivamente adibito a mansioni equivalenti o superiori e di chi abbia recuperato l'originaria capacità di lavoro, mentre può essere legittimamente esercitato nei confronti di un lavoratore che, dichiarato inidoneo alle mansioni della qualifica di provenienza, sia adibito a mansioni inferiori, occupando un posto previsto nell'organico aziendale ed in quel momento vacante, a nulla rilevando la circostanza che al lavoratore stesso sia stato attribuito, con il suo consenso, il compenso corrispondente alla nuova qualifica, inferiore rispetto a quello precedentemente goduto.
Riferimenti normativi: Legge 12/07/1988 num. 270 art. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)