Sez. 1, Sentenza n. 21748 del 16/10/2007 (Rv. 598966 - 01)
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - PRINCIPI FONDAMENTALI - IN GENERE | Adulto in stato vegetativo permanente - Autorizzazione, da parte del giudice, alla interruzione della alimentazione e della idratazione mediante sondino nasogastrico - Condizioni e limiti - Irreversibilità dello stato e corrispondenza della istanza del tutore alla voce del paziente, secondo univoci e appaganti elementi di prova - Mancanza dell'uno o dell'altro presupposto - Conseguenze - Prevalenza incondizionata del diritto alla vita, a prescindere dalla percezione di altri, compreso il tutore, della qualità della vita stessa.
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - PRINCIPI FONDAMENTALI - IN GENERE
Ove il malato giaccia da moltissimi anni (nella specie, oltre quindici) in stato vegetativo permanente, con conseguente radicale incapacità di rapportarsi al mondo esterno, e sia tenuto artificialmente in vita mediante un sondino nasogastrico che provvede alla sua nutrizione ed idratazione, su richiesta del tutore che lo rappresenta, e nel contraddittorio con il curatore speciale, il giudice - fatta salva l'applicazione delle misure suggerite dalla scienza e dalla pratica medica nell'interesse del paziente - può autorizzare la disattivazione di tale presidio sanitario, in sé non costituente, oggettivamente, una forma di accanimento terapeutico, unicamente in presenza dei seguenti presupposti: (a) quando la condizione di stato vegetativo sia, in base ad un rigoroso apprezzamento clinico, irreversibile e non vi sia alcun fondamento medico, secondo gli standard scientifici riconosciuti a livello internazionale, che lasci supporre la benché minima possibilità di un qualche, sia pure flebile, recupero della coscienza e di ritorno ad una percezione del mondo esterno; e (b) sempre che tale istanza sia realmente espressiva, in base ad elementi di prova chiari, univoci e convincenti, della voce del paziente medesimo, tratta dalle sue precedenti dichiarazioni ovvero dalla sua personalità, dal suo stile di vita e dai suoi convincimenti, corrispondendo al suo modo di concepire, prima di cadere in stato di incoscienza, l'idea stessa di dignità della persona. Ove l'uno o l'altro presupposto non sussista, il giudice deve negare l'autorizzazione, dovendo allora essere data incondizionata prevalenza al diritto alla vita, indipendentemente dal grado di salute, di autonomia e di capacità di intendere e di volere del soggetto interessato e dalla percezione, che altri possano avere, della qualità della vita stessa.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 357, Cod. Civ. art. 424, Costituzione art. 2 CORTE COST., Costituzione art. 13, Costituzione art. 32, Legge 28/03/2001 num. 145, Tratt. Internaz. 04/04/1997 art. 6
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)