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Sez. 2, Sentenza n. 13551 del 21/03/2002 Ud. (dep. 09/04/2002) Rv. 221836 - 01

REATO - CIRCOSTANZE - AGGRAVANTI COMUNI - ABUSO DI AUTORITÀ O DI PARTICOLARI RELAZIONI | Relazione di coabitazione - Stato di condomino rispetto a parti comuni dell'edificio - Esclusione - Fattispecie in tema di appropriazione indebita.
Stato
decisa il 2002-03-21
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/221836-01

REATO - CIRCOSTANZE - AGGRAVANTI COMUNI - ABUSO DI AUTORITÀ O DI PARTICOLARI RELAZIONI

Integra il reato di appropriazione indebita e non quello di sottrazione di cose comuni la condotta del condomino il quale, mediante allaccio abusivo a valle del contatore condominiale, si impossessi di energia elettrica destinata all'alimentazione di apparecchi ed impianti di proprietà comune. Il reato di appropriazione indebita, da parte di un condomino, di energia elettrica destinata ad uso comune del condominio non può essere ritenuto aggravato, ai sensi dell'art.61 n.11 cod.pen., da abuso di relazioni di coabitazione, non essendo configurabile un tal genere di relazioni tra inquilini di uno stesso stabile condominiale, ma soltanto tra quelli di essi che vivono nella stessa abitazione.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 61 n. 11, Cod. Pen. art. 646

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)