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Sez. 3, Sentenza n. 8526 del 05/05/2004 (Rv. 572629 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - CITAZIONE DI APPELLO - IN GENERE | Vizi della "editio actionis" - Costituzione del convenuto e rinnovazione dell'atto - Effetti - Sanatoria della nullità - Sanatoria "ex tunc" - Conseguenze.
Stato
decisa il 2004-05-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/572629-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - CITAZIONE DI APPELLO - IN GENERE

La nullità dell'atto introduttivo del giudizio di appello, derivante dalla mancata enunciazione delle conclusioni, deve ritenersi sanata dalla costituzione dell'appellato, avendo l'atto raggiunto il suo scopo, con effetto sin dalla notificazione dello stesso atto di appello, atteso che, se l'appello è stato tempestivamente proposto, l'ordinanza che ne dispone l'integrazione vale ad escludere l'inammissibilità dell'impugnazione ed il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 164 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)