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Sez. 1, Sentenza n. 22521 del 28/10/2011 (Rv. 620405 - 01)

ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) | Risoluzione del contratto - Effetti retroattivi - Limiti - Prestazioni già eseguite - Art. 1458, primo comma, cod. civ. - Applicazione al contratto di associazione in partecipazione - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2011-10-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/620405-01

ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI)

Il principio espresso dall'art. 1458, primo comma, cod. civ., secondo cui gli effetti retroattivi della risoluzione non operano per le prestazioni già eseguite, riguarda i contratti ad esecuzione continuata o periodica, ossia soltanto quelli in cui le obbligazioni di durata sorgono per entrambe le parti e l'intera esecuzione del contratto avviene attraverso coppie di prestazioni da realizzarsi contestualmente nel tempo. Pertanto, ad essi non può ricondursi il contratto di associazione in partecipazione ex art. 2549 cod. civ., con il quale l'associante attribuisce all'associato, come corrispettivo di un determinato apporto unitario, una partecipazione agli utili della sua impresa o di uno o più affari, trattandosi, a differenza del contratto di società, di un negozio bilaterale, che crea un singolo scambio fra l'apporto e detta partecipazione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1458 com. 1, Cod. Civ. art. 2549

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)