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Sez. 3, Sentenza n. 5368 del 05/04/2003 (Rv. 561917 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - IN GENERE | Rappresentanza tecnica in giudizio - Disciplina - Osservanza - Necessità - Condizioni - Limiti - Ordine pubblico - Principio - Configurabilità - Condizioni - Limiti - Inosservanza - Conseguenze.
Stato
decisa il 2003-04-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/561917-01

PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - IN GENERE

La mancanza di procura, rispetto al precetto notificato in nome del creditore da un suo rappresentante, non dà luogo ad una nullità rilevabile d'ufficio, non trattandosi di vizio relativo ad un atto del processo da compiersi necessariamente da parte del difensore, bensì ad una nullità per violazione di norma processuale (art. 480, quarto comma, cod. proc. civ.), da eccepirsi dalla parte che vi ha interesse (art. 157, primo comma, cod. proc. civ.) mediante opposizione agli atti esecutivi art. 617, primo comma, cod. proc. civ.).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 81, Cod. Proc. Civ. art. 82 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 86 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 157, Cod. Proc. Civ. art. 474 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 480 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 491, Cod. Proc. Civ. art. 513 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 543, Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)