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Sez. 3, Sentenza n. 1167 del 23/01/2004 (Rv. 569599 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI - TERMINE | Decorrenza - Dal compimento dell'atto di cui si assume la nullità - Fattispecie in tema di sostituto del difensore privo di delega scritta.
Stato
decisa il 2004-01-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/569599-01

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI - TERMINE

L'opposizione agli atti esecutivi va proposta nel termine di decadenza di cinque giorni dal compimento della attività di cui si assume la nullità; ne consegue che, ove si denunci di nullità l'attività di patrocinio svolta dal difensore comparso in sostituzione del collega senza adeguata delega scritta nel corso del processo esecutivo, tale nullità va fatta valere con opposizione agli atti esecutivi da proporsi -a pena di inammissibilità - nei cinque giorni dallo svolgimento delle singole udienze all'interno delle quali l'attività del sostituto del difensore si era esplicata.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Legge 22/01/1934 num. 36 art. 9

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)