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Sez. 1, Sentenza n. 13069 del 09/09/2002 (Rv. 557316 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - IN GENERE | Mancanza di procura "ad litem" - Conseguenze - Condanna dell'avvocato alle spese - Ammissibilità.
Stato
decisa il 2002-09-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/557316-01

PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - IN GENERE

L'attività del difensore senza procura, se non può riverberare alcun effetto nella sfera giuridica della parte, resta tuttavia attività processuale di cui il legale esclusivamente assume la responsabilità, anche in ordine alle spese ai sensi e per gli effetti dell'art. 91 cod. proc. civ.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 82 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)