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Sez. 1, Sentenza n. 6646 del 15/03/2013 (Rv. 625933 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER I CREDITORI - CONCORSO DEI CREDITORI | Concessionario per la riscossione dei tributi - Spese per l'attività di riscossione - Notifica della cartella esattoriale dopo la dichiarazione di fallimento del contribuente - Credito - Concorsualità e prededucibilità - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2013-03-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/625933-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER I CREDITORI - CONCORSO DEI CREDITORI

In tema di formazione dello stato passivo, le spese per la notificazione della cartella esattoriale, ove questa sia avvenuta dopo la dichiarazione di fallimento del contribuente, non possono gravare sulla procedura concorsuale apertasi a suo carico, né, a maggior ragione, sono prededucibili, trattandosi di attività non necessaria ai fini dell'ammissione al passivo del relativo credito e dovendo trovare applicazione la normativa di cui alla legge fallimentare, senza che possano rilevare, a tal fine, le disposizioni che regolano i rapporti tra l'ente creditore ed il concessionario.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 52 CORTE COST., Legge Falliment. art. 93, Legge Falliment. art. 98 CORTE COST., Legge Falliment. art. 111 CORTE COST., Decreto Legisl. 13/04/1999 num. 112 art. 33, DPR 29/09/1972 num. 603 art. 87

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)