Sez. 2, Sentenza n. 8358 del 25/05/2012 (Rv. 622454 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - OBBLIGHI DI FARE E DI NON FARE - IN GENERE | Violazione delle norme sulle distanze tra edifici - Spostamento della costruzione alla distanza prescritta dalla legge - Limiti all'esecuzione forzata ex art. 2933, secondo comma, cod. civ. - Esclusione - Fondamento.
ESECUZIONE FORZATA - OBBLIGHI DI FARE E DI NON FARE - IN GENERE
L'art. 2933, secondo comma, cod. civ., il quale limita l'esecuzione forzata degli obblighi di non fare, nel senso di vietare la distruzione della cosa che sia di pregiudizio all'economia nazionale, deve intendersi riferibile alle sole fonti di produzione o di distribuzione della ricchezza dell'intero paese, e, pertanto, non è invocabile al fine di evitare lo spostamento di una costruzione alla distanza prescritta dalle norme in materia, comportando, invece, la persistenza di detta costruzione una lesione di pur rilevanti interessi individuali.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 872 CORTE COST., Cod. Civ. art. 873, Cod. Civ. art. 2933 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)