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Sez. 1, Sentenza n. 8070 del 04/09/1996 (Rv. 499470 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - IN GENERE - RAPPORTO TRA DOMANDA DI ADEMPIMENTO E DOMANDA DI RISOLUZIONE - IMPUTABILITÀ DELL'INADEMPIMENTO, COLPA O DOLO | Rapporto tra domanda di adempimento e domanda di risoluzione - Richiesta di risoluzione in appello - Deduzione di nuova "causa petendi" - Inammissibilità.
Stato
decisa il 1996-09-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/499470-01

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - IN GENERE - RAPPORTO TRA DOMANDA DI ADEMPIMENTO E DOMANDA DI RISOLUZIONE - IMPUTABILITÀ DELL'INADEMPIMENTO, COLPA O DOLO

L'art. 1453 cod. civ. contiene una deroga al divieto generale di mutamento della domanda nel corso del processo, limitatamente al "petitum" e non anche alla "causa petendi". Pertanto, la risoluzione di un contratto preliminare di vendita non può essere chiesta per la prima volta in appello sulla base di presupposti di fatto (inadempimento da parte del promittente dell'obbligo nascente dall'art. 1478 cod. civ.) diversi da quelli posti a fondamento dell'originaria domanda di adempimento in forma specifica (inadempimento dell'obbligo del promittente di trasferire il bene di sua proprietà), dichiarata inammissibile dal giudice di primo grado, con statuizione non impugnata, per mancanza nel convenuto della qualità di proprietario del bene.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1470, Cod. Civ. art. 1478, Cod. Civ. art. 2932, Cod. Proc. Civ. art. 184 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 345

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)