Sez. L, Sentenza n. 265 del 10/01/2008 (Rv. 601071 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE | Omessa o ritardata comunicazione della dichiarazione annuale del reddito professionale e del volume degli affari alla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Ingegneri ed Architetti Liberi Professionisti (INARCASSA) - Disciplina sanzionatoria prevista dall'art. 36 dello Statuto - Omissioni non correlate ad un debito contributivo - Autonoma potestà sanzionatoria - Sussistenza - Fondamento.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE
Ai sensi dell'art. 36 comma 6 dello Statuto della Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Ingegneri ed Architetti Liberi Professionisti (INARCASSA), approvato con d.m. del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 28 novembre 1995, l'ente può sanzionare la ritardata comunicazione della dichiarazione annuale del reddito professionale e del volume degli affari non correlata ad un debito contributivo, e ciò in base alla potestà deliberativa attribuita dall'art. 1, comma 6 bis, della legge n. 140 del 1997, agli enti privatizzati in materia di regime sanzionatorio per inadempienze contributive, che non restano limitate alla tipica ipotesi della omissione contributiva, ma comprendono anche condotte - quale quella della omessa comunicazione del reddito - prodromiche rispetto a condotte più gravi ovvero funzionali agli accertamenti dell'ente.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/06/1994 num. 509 art. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/06/1994 num. 509 art. 2, Legge 28/05/1997 num. 140 CORTE COST., DM Lavoro e previdenza sociale 28/11/1995, Decreto Legge 28/03/1997 num. 79 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)