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Sez. 3, Sentenza n. 9725 del 25/07/2000 (Rv. 538748 - 01)

AVVOCATO E PROCURATORE - PREVIDENZA | Sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni in materia di assistenza e previdenza obbligatorie - Presupposti - Cassa nazionale previdenza e assistenza forense - Omessa comunicazione reddito professionale - Violazione non presupponente l'accertamento e l'esistenza di un'evasione contributiva - Disciplina - Art. 35, settimo comma legge n. 689/1981 - Contestazione della violazione - Necessità - Rimedi - Opposizione ex art. 22 - Termine - Decorrenza - Dalla notifica dell'ordinanza ingiunzione o, in mancanza, della cartella di pagamento.
Stato
decisa il 2000-07-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/538748-01

AVVOCATO E PROCURATORE - PREVIDENZA

Con riferimento alle violazioni in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie, l'articolo 35 della legge n. 689 del 1981 distingue tre ipotesi: quelle in cui la violazione consiste in una evasione contributiva, quelle in cui la violazione non consiste in sè in una evasione ma può determinarla e quelle in cui la violazione non consiste in una omissione di contributi e la sanzione prescinde dall'accertamento del fatto che abbia determinato o no un'evasione contributiva; nei primi due casi con l'ordinanza ingiunzione vengono riscossi contributi e sanzione amministrativa, l'opposizione è proposta ai sensi dell'articolo 22 della legge n. 689 del 1981 e il procedimento si svolge secondo il rito del lavoro; nel terzo, l'opposizione è interamente regolata dalla legge n. 689 del 1981; poiché la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 9 della legge n. 241 del 1992 per violazione dell'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 17 della legge n. 576 del 1980 prescinde dall'esistenza e dall'accertamento di una violazione contributiva e con l'ordinanza ingiunzione si può domandare il pagamento della sanzione ma non i contributi eventualmente evasi, la fattispecie è regolata dall'articolo 35, settimo comma della legge n. 689 del 1981; devono pertanto applicarsi le norme di detta legge sull'accertamento e la contestazione della violazione e sulla applicazione della sanzione amministrativa, con la conseguenza che l'iscrizione di questa nel ruolo deve essere preceduta dalla contestazione della violazione e mancanza del pagamento; il rimedio contro l'ordinanza e per il caso di pagamento richiesto direttamente attraverso il ruolo è quello della opposizione all'ordinanza ingiunzione da esperirsi nel termine di trenta giorni dalla sua notifica o, se manchi l'ordinanza, dalla notifica della cartella di pagamento (fattispecie relativa a violazioni realizzate nel 1993 e 1994).

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 35 CORTE COST., Legge 08/05/1952 num. 6 CORTE COST., Legge 20/09/1980 num. 576 art. 17 CORTE COST., Legge 11/02/1992 num. 141 art. 9

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)