Sez. 1 - , Ordinanza n. 31938 del 06/12/2019 (Rv. 655957 - 01)
BENI - IMMATERIALI - MARCHIO (ESCLUSIVITÀ DEL MARCHIO) - PRODOTTI - AFFINI | Confondibilità del marchio - Criteri - Identità o confondibilità fra i segni adoperati - Identità o affinità ontologica tra i rispettivi prodotti - Accertamento - Necessità.
BENI - IMMATERIALI - MARCHIO (ESCLUSIVITÀ DEL MARCHIO) - PRODOTTI - AFFINI
In tema di tutela del marchio, l'apprezzamento sulla confondibilità va compiuto dal giudice di merito accertando non soltanto l'identità o almeno la confondibilità dei due segni, ma anche l'identità e la confondibilità tra i prodotti, sulla base quanto meno della loro affinità; tali giudizi non possono essere considerati tra loro indipendenti, ma sono entrambi strumenti che consentono di accertare la cd. "confondibilità tra imprese".
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2569, Cod. Civ. art. 2598 CORTE COST., Decreto Legisl. 10/02/2005 num. 30 art. 12 com. 1 lett. D
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)