Sez. 1, Sentenza n. 24909 del 10/10/2008 (Rv. 605119 - 01)
BENI - IMMATERIALI - MARCHIO - PRODOTTI - AFFINI | Confondibilità del marchio - Criteri - Identità o confondibilità fra i segni adoperati - Identità o affinità ontologica tra i rispettivi prodotti - Accertamento - Necessità.
BENI - IMMATERIALI - MARCHIO - PRODOTTI - AFFINI
In tema di tutela del marchio, l'apprezzamento sulla confondibilità va compiuto dal giudice di merito accertando, non soltanto l'identità o almeno la confondibilità dei due segni, ma anche l'identità e la confondibilità tra i prodotti, sulla base quanto meno della loro affinità; tali giudizi non possono essere considerati tra loro indipendenti, ma sono entrambi strumenti che consentono di accertare la cosiddetta "confondibilità tra imprese".
Riferimenti normativi: Legge 21/06/1942 num. 929 art. 1, Cod. Civ. art. 2569, Cod. Civ. art. 2598 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)