Sez. L, Sentenza n. 2734 del 12/02/2004 (Rv. 570089 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RINUNZIE E TRANSAZIONI - IN GENERE | Disciplina ex art.2113 cod. civ.- Esclusiva riferibilità ai diritti retributivi o risarcitori derivanti al lavoratore dalla lesione di fondamentali diritti della persona - Esclusione - Fondamento - Conseguenze - Fattispecie.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RINUNZIE E TRANSAZIONI - IN GENERE
Con riferimento alla disciplina dettata in tema di rinunce e transazioni, di cui all'art. 2113 cod. civ.,(disponente l'invalidità di tali atti quando hanno per oggetto diritti del prestatore di lavoro derivanti da disposizioni inderogabili della legge o dei contratti ed accordi collettivi concernenti i rapporti di cui all'art. 409 cod. proc. civ.), diritti indisponibili da parte del lavoratore non devono ritenersi soltanto quelli di natura retributiva o risarcitoria correlati alla lesione di diritti fondamentali della persona, atteso che la ratio dell'art. 2113 cod.civ. consiste nella tutela del lavoratore, quale parte più debole del rapporto di lavoro, la cui posizione in via ordinaria viene disciplinata attraverso norme inderogabili, salvo che vi sia espressa previsione contraria. Ne consegue che è annullabile la transazione riguardante diritti di natura retributiva come il compenso per il plus orario e relativi accessori.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2113 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)