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Sez. L, Sentenza n. 6857 del 13/07/1998 (Rv. 517160 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RINUNZIE E TRANSAZIONI - IN GENERE | Retribuzione - Diritto - Rinunzia - Anteriore alla maturazione del diritto - Nullità assoluta - Sussistenza - Regime dell'impugnabilità dell rinunzie e transazioni ex art. 2113 cod. civ. - Inapplicabilità.
Stato
decisa il 1998-07-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/517160-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RINUNZIE E TRANSAZIONI - IN GENERE

La rinunzia al diritto alla retribuzione in corrispettivo della prestazione lavorativa previsto e tutelato dalla Costituzione e dal codice civile quando sia anteriore alla maturazione del diritto è viziata da nullità assoluta e soltanto quando esso sia acquisito al patrimonio del titolare l'invalidità stabilita dall'articolo 2113 cod. civ. per le rinunzie e le transazioni relative ad diritti del prestatore di lavoro derivanti da disposizioni inderogabili di legge si qualifica come ipotesi non di nullità assoluta ma di annullabilità condizionata all'esercizio della facoltà di impugnazione nel termine perentorio di cui allo stesso articolo.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2113 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)