Sez. 1, Sentenza n. 9370 del 04/09/1991 (Rv. 473739 - 01)
Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Apertura (dichiarazione) di fallimento - Procedimento - Audizione dell'imprenditore | Nella fase precedente la dichiarazione di fallimento - Modalità - Audizione davanti al giudice relatore anche con l'assistenza di difensori tecnici - Sufficienza.
Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Apertura (dichiarazione) di fallimento - Procedimento - Audizione dell'imprenditore
Nella fase precedente la dichiarazione di fallimento, l'esercizio del diritto di difesa del fallendo va esercitato nei limiti compatibili con le regole del procedimento, che ha carattere sommario e camerale. Pertanto, non è necessario che l'imprenditore sia solennemente sentito dal tribunale nella sua composizione collegiale, essendo sufficiente che egli, informato dell'iniziativa assunta nei suoi confronti, e degli elementi su cui questa è fondata, compaia davanti al giudice relatore all'uopo nominato, per dedurre e produrre difese e documenti - anche con l'assistenza di difensori tecnici - al fine di contestare la sussistenza dei presupposti soggettivi ed oggettivi per la dichiarazione di fallimento.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 15 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 15 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)