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Sez. 1, Sentenza n. 194 del 11/02/1960 (Rv. 882133 - 01)

FALLIMENTO - AZIONE REVOCATORIA - PROVVIGIONI DEL PRODUTTORE - COMPENSAZIONE CON GLI INCASSI.
Stato
decisa il 1960-02-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/882133-01

FALLIMENTO - AZIONE REVOCATORIA - PROVVIGIONI DEL PRODUTTORE - COMPENSAZIONE CON GLI INCASSI.

La compensazione convenzionale tra le provvigioni dovute al produttore e le somme da costui incassate per conto della ditta poi dichiarata fallita, posta in essere dalle parti nel periodo sospetto, cade sotto la presunzione di frode di cui al 1' comma, n. 2 dell'art. 67 legge fallimentare, alla pari di tutti gli Atti estintivi di debiti pecuniari non eseguiti dal fallito con danaro o altri mezzi normali di pagamento, salvo che non si dimostri che un tale sistema di pagamento sia stato stabilito dalle parti fin dall'origine del rapporto, e cioè in epoca non rientrante nel periodo sospetto.

Riferimenti normativi: Legge 16/03/1942 num. 267 art. 67 CORTE COST., Legge Falliment. art. 67 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)