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Sez. 1, Sentenza n. 11057 del 04/11/1998 (Rv. 520356 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE | Mandato all'incasso di crediti rilasciato ad un terzo - Conferimento della facoltà di utilizzare le somme incassate per l'estinzione di un credito del terzo verso il mandante - Conseguenze - Funzione solutoria del mandato - Configurabilità - Conseguenze - Revocabilità dell'atto ex art. 67, comma primo, n. 2 della legge fall..
Stato
decisa il 1998-11-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/520356-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE

Il conferimento, da parte del fallito, di un mandato "in rem propriam" all'incasso in favore di un terzo, con contestuale facoltà di utilizzare le somme incassate per l'estinzione di un credito (benché non ancora sorto) vantato dal terzo nei confronti del mandante anche attraverso la compensazione delle rispettive ragioni creditorie, producendo effetti sostanzialmente analoghi a quelli della cessione dei crediti, ha, oltre che uno scopo di garanzia, una funzione essenzialmente solutoria, risolvendosi nella precostituzione di un mezzo certo di pagamento in favore del mandatario con riferimento al credito da lui vantato nei confronti del mandante (nella specie, per effetto della concessione di un finanziamento). Ne consegue che l'atto "de quo", integrando gli estremi del mezzo satisfattorio di adempimento diverso dal danaro ed estraneo alle comuni relazioni commerciali, è suscettibile di revocatoria fallimentare ai sensi dell'art. 67, comma primo, n. 2 della Legge Fall. se pattuito nel biennio (cosiddetto "periodo sospetto"), a nulla rilevando che la pattuizione stessa risulti coeva al sorgere del credito vantato dal mandatario.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 67 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 67 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1260 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1723

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)