Sez. 3, Sentenza n. 6467 del 25/07/1987 (Rv. 454743 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIALI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIA - IN GENERE - CONFERIMENTO DI MANDATO IN REM PROPRIAM ALL'INCASSO DI CREDITI NEI CONFRONTI DI UN TERZO - FACOLTÀ DI UTILIZZAZIONE DELLE SOMME INCASSATE PER L'ESTINZIONE DI UN DEBITO VERSO IL MANDATARIO - MEZZO SATISFATTORIO DIVERSO DAL DENARO.*
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIALI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIA - IN GENERE - CONFERIMENTO DI MANDATO IN REM PROPRIAM ALL'INCASSO DI CREDITI NEI CONFRONTI DI UN TERZO - FACOLTÀ DI UTILIZZAZIONE DELLE SOMME INCASSATE PER L'ESTINZIONE DI UN DEBITO VERSO IL MANDATARIO - MEZZO SATISFATTORIO DIVERSO DAL DENARO.*
"l'attribuzione di un mandato in rem propriam all'incasso di crediti nei confronti di un terzo con il conferimento della facoltà di utilizzare le somme incassate per l'Estinzione, totale o parziale, di un debito verso il mandatario, benche, non ancora sorto, anche attraverso la compensazione delle rispettive ragioni creditorie, producendo effetti sostanzialmente analoghi alla cessione di crediti, ha, oltre uno scopo di garanzia, soprattutto funzione solutoria, risolvendosi nella precostituzione di un mezzo sicuro di pagamento per il mandatario in ordine ai finanziamenti da effettuare a favore del mandante. Ne consegue che trattandosi di un mezzo satisfattorio diverso dal danaro ed estraneo alle comuni relazioni commerciali, risulta suscettibile di revocatoria fallimentare ai sensi dell'art. 67, primo comma, n. 2 della legge fallimentare, se pattuito nel biennio (sospetto), a nulla rilevando che tale pattuizione sia coeva al sorgere del rapporto". (V 02259/81, mass n 413334; (V 04745/80, mass n 408559; (V 03008/74, mass n 371456; (V 00680/73, mass n 362833; (V 03776/68, mass n 337167; (V 00264/68, mass n 331174; (V 2573/59; (V 347/55; (Conf 00194/60, mass n 882133; (contra 01277/62, mass n 252069).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1260 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1723, Legge Falliment. art. 67 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 67 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)