Sez. U, Sentenza n. 18696 del 13/09/2011 (Rv. 618627 - 01)
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - IN GENERE | Illeciti disciplinari - Art. 2, comma 1, lett. q) del d.lgs. n. 109 del 2006 - Ritardo nel deposito di provvedimenti - Carattere reiterato - Nozione - Fattispecie.
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - IN GENERE
In tema di illeciti disciplinari riguardanti magistrati, la fattispecie prevista dall'art. 2, comma 1, lett. q) del d.lgs. 23 febbraio 2006, n. 109 richiede quale presupposto per la punibilità del ritardo nel deposito dei provvedimenti che esso sia oltre che grave ed ingiustificato anche reiterato, requisito quest'ultimo sussistente quando il ritardo si sia verificato più di una volta. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la sentenza della Sezione disciplinare del Cons. Sup. Magistratura che, con riferimento ad un magistrato che aveva depositato cinque sentenze penali con ritardi superiori ad un anno, aveva escluso l'illecito sul presupposto che il ritardo non fosse "abituale").
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 2 com. 1 lett. Q
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)