Sez. U, Sentenza n. 14697 del 18/06/2010 (Rv. 613533 - 01)
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - IN GENERE | Illeciti disciplinari - Art. 2, lett. q), del d.lgs. n. 109 del 2006 - Ritardo nel deposito dei provvedimenti - Elementi costitutivi del fatto - Ingiustificatezza del ritardo - Lesione del diritto alla durata ragionevole del processo - Sufficienza - Difetto di laboriosità - Necessità - Esclusione - Lesione del prestigio dell'ordine giudiziario - Necessità - Esclusione.
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - IN GENERE
Il ritardo nel deposito delle sentenze e dei provvedimenti giudiziari integra l'illecito disciplinare di cui all'art. 2, comma 1, lett. q), del d.lgs. n. 109 del 2006, qualora risulti, oltre che reiterato e grave, anche ingiustificato, come tale intendendosi in ogni caso il ritardo che leda il diritto delle parti alla durata ragionevole del processo, mentre la scarsa laboriosità del magistrato, che è indice di non giustificabilità del ritardo, non costituisce "condicio sine qua non" ai fini della configurabilità dell'illecito. Perché quest'ultimo sia integrato, comunque, diversamente da quanto avveniva sotto la vigenza dell'art. 18 del r.d. lgs. 31 maggio 1946, n. 511, non occorre un'indagine in ordine alla compromissione del prestigio dell'Ordine giudiziario o sul venir meno della fiducia e della considerazione di al il magistrato deve godere, atteso che tali aspetti non fanno più parte del fatto tipico che dà corpo alla violazione disciplinare.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 2 com. 1 n. 15, Regio Decr. Legisl. 31/05/1946 num. 511 art. 18 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)