Sez. 4, Sentenza n. 39522 del 19/11/2025 Ud. (dep. 09/12/2025) Rv. 288870-02
PARTE CIVILE - IMPUGNAZIONI | Sentenza di primo grado che ha accolto le sole richieste di una parte civile - Appello proposto dalle parti civili soccombenti - Ricorso per cassazione della parte civile vittoriosa che deduce la sua omessa citazione in appello - Interesse a impugnare - Esclusione - Ragioni.
PARTE CIVILE - IMPUGNAZIONI
E' inammissibile, per carenza di interesse, il ricorso per cassazione proposto dalla parte civile vittoriosa nel giudizio di primo grado e non appellante, che, con tale impugnativa, deduca la sua mancata citazione nel giudizio di appello, non derivando alla stessa alcun nocumento dalle statuizioni di una pronuncia relativa ad altre parti e ad una diversa obbligazione sottostante.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 76 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 576 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 591, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 601 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)