Sez. 6, Sentenza n. 21214 del 24/04/2013 Ud. (dep. 17/05/2013) Rv. 256551 - 01
PARTE CIVILE - IMPUGNAZIONI | Ricorso avverso sentenza di appello confermativa di quella di condanna diprimo grado - Motivo attinente l'omessa citazione in appello - Interesse ad impugnare - Esclusione.
PARTE CIVILE - IMPUGNAZIONI
È inammissibile per carenza di interesse il ricorso per cassazione della parte civile che deducendo l'omessa citazione in appello, impugni una sentenza di conferma di quella di primo grado, che aveva condannato l'imputato al risarcimento dei danni e al pagamento di una provvisionale.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 com. 1 lett. C CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 591, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 601 com. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)