Sez. 1, Sentenza n. 5730 del 10/06/1998 (Rv. 516278 - 01)
GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - COSA GIUDICATA PENALE - AUTORITÀ IN ALTRI GIUDIZI CIVILI O AMMINISTRATIVI - IN GENERE | Giudicato penale - Efficacia nel processo tributario - Condizioni.
GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - COSA GIUDICATA PENALE - AUTORITÀ IN ALTRI GIUDIZI CIVILI O AMMINISTRATIVI - IN GENERE
L'art. 654 dell'attuale cod. proc. pen., che stabilisce l'efficacia vincolante del giudicato penale nel giudizio civile ed amministrativo nei confronti di coloro che abbiano partecipato al processo penale, opera anche per i reati previsti da leggi speciali in base all'art. 207 disp. att. ed ha, quindi, portata modificativa dell'art. 12 del D.L. 10.7.1982 n. 429, convertito in legge 7.8.1982 n. 516, che regola l'autorità del giudicato penale in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto. Tale efficacia, però, è espressamente sottoposta alla duplice condizione che nel giudizio civile o amministrativo (e anche in quello tributario) la soluzione dipenda dagli stessi fatti materiali che furono oggetto del giudicato penale e che la legge civile non ponga limitazione alla prova "della posizione soggettiva controversa" (nella specie è stata esclusa l'efficacia del giudicato penale nel giudizio tributario sia perché il giudice penale non aveva accertato autonomamente i fatti, ma si era limitato a recepirli da altra decisione del giudice tributario, sia perché la norma tributaria applicabile - l'art. 76, comma terzo, del d.P.R. n. 597/73, che disciplina la tassazione dei redditi derivanti da operazioni speculative - prevede delle presunzioni ai fini della prova dell'intento speculativo).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 654, Decreto Legge 10/07/1982 num. 429 art. 12 CORTE COST., Legge 07/08/1982 num. 516 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)