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Sez. 4, Sentenza n. 47898 del 24/10/2013 Ud. (dep. 02/12/2013) Rv. 258096 - 01

IMPUGNAZIONI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE D'APPELLO - DIVIETO DI "REFORMATIO IN PEIUS" | Lavoro di pubblica utilità - Revoca in assenza di specifica impugnazione del pubblico ministero - Possibilità - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2013-10-24
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/258096-01

IMPUGNAZIONI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE D'APPELLO - DIVIETO DI "REFORMATIO IN PEIUS"

È illegittima, per violazione del divieto di "reformatio in peius", sancito dall'art. 597, comma terzo cod. proc. pen., la statuizione con la quale il giudice di appello, a seguito di impugnazione proposta dal solo imputato, revoca la pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, quand'anche sia stata erroneamente applicata in primo grado. (Fattispecie in tema di lavoro di pubblica utilità comminato ai sensi dell'art. 156, comma nono bis, cod. strada).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 597 com. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)