Sez. 2, Sentenza n. 43278 del 24/09/2015 Ud. (dep. 27/10/2015) Rv. 265104 - 01
PROVE - MEZZI DI PROVA - TESTIMONIANZA - OGGETTO E LIMITI - PERSONA OFFESA | - Necessità dell'acquisizione di riscontri esterni - Esclusione - Valutazione delle dichiarazioni - Requisiti - Fattispecie.
PROVE - MEZZI DI PROVA - TESTIMONIANZA - OGGETTO E LIMITI - PERSONA OFFESA
Le dichiarazioni della persona offesa - cui non si applicano le regole dettate dall'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen. - possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, previa verifica, più penetrante e rigorosa rispetto a quella cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone e corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto. (In applicazione del principio, la S.C. ha escluso che all'erronea indicazione dell'età apparente dell'imputato, da parte della persona offesa, potesse attribuirsi - in via preventiva e presuntiva - una valenza invalidante della credibilità di quest'ultima, ritenendo immune da censure la decisione di merito che, all'esito di una approfondita valutazione, aveva ritenuto attendibili le sue dichiarazioni)
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 192 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 194
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)