diritto.io

Sez. 6, Sentenza n. 33162 del 03/06/2004 Ud. (dep. 02/08/2004) Rv. 229755 - 01

PROVE (Cod. proc. pen. 1988) - MEZZI DI PROVA - testimonianza - oggetto e limiti - persona offesa | Unica fonte di prova - Valutazione delle dichiarazioni rese - Controllo sulla credibilità - Necessità di effettuare riscontri esterni - Limiti - Fattispecie.
Stato
decisa il 2004-06-03
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/229755-01

PROVE (Cod. proc. pen. 1988) - MEZZI DI PROVA - testimonianza - oggetto e limiti - persona offesa

In tema di valutazione della prova testimoniale, le dichiarazioni rese dalla persona offesa, sottoposte ad un attento controllo di credibilità, possono essere assunte, anche da sole, come prova della responsabilità dell'imputato, senza che sia indispensabile applicare le regole probatorie di cui all'art. 192 commi terzo e quarto cod. proc. pen., che richiedono la presenza di riscontri esterni; tuttavia, qualora la persona offesa si sia anche costituita parte civile e sia, perciò, portatrice di pretese economiche, il controllo di attendibilità deve essere più rigoroso, fino a valutare l'opportunità di procedere al riscontro di tali dichiarazioni con altri elementi. (Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto che occorrevano i riscontri esterni, in quanto risultava che la parte civile, vittima di una serie di prevaricazioni e discriminazioni da parte degli imputati, nutriva nei loro confronti forti risentimenti).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 76 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 90 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 192 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 194

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)