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Sez. 5, Sentenza n. 48676 del 14/05/2014 Ud. (dep. 24/11/2014) Rv. 261912 - 01

REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - DELITTI - ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE - IN GENERE | Associazione di stampo mafioso - Aggravante ex art. 7 D.L. n. 152 del 1991 - Condotta agevolatrice in favore di una pluralità di associazioni - Possibilità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2014-05-14
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/261912-01

REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - DELITTI - ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE - IN GENERE

La circostanza aggravante prevista dall'art. 7 del D.Lgs. 13 maggio 1991, n. 152, conv. in L. 12 luglio 1991, n. 203 è configurabile anche quando la condotta è finalizzata ad agevolare una pluralità di diverse associazioni mafiose. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da vizi la decisione impugnata che aveva applicato l'aggravante a persona che, quale appartenente ad un sodalizio riconducibile alla fattispecie di cui all'art. 416 cod. pen., aveva effettuato plurime cessioni di armi a due associazioni di tipo mafioso in "guerra" tra loro).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 416 CORTE COST., Cod. Pen. art. 416 com. 2 CORTE COST., Decreto Legge 13/05/1991 num. 152 art. 7, Legge 02/10/1967 num. 895 art. 1, Legge 14/10/1974 num. 497 art. 9 CORTE COST., Legge 12/07/1991 num. 203 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)