Sez. 1, Sentenza n. 3532 del 05/08/1977 (Rv. 387119 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - PROVVEDIMENTI PER I FIGLI - AFFIDAMENTO AD UNO PIUTTOSTO CHE ALL'ALTRO GENITORE - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - LIMITI.*
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - PROVVEDIMENTI PER I FIGLI - AFFIDAMENTO AD UNO PIUTTOSTO CHE ALL'ALTRO GENITORE - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - LIMITI.*
La pronuncia del giudice del merito che abbia congruamente vagliato quale dei genitori sia piu idoneo al mantenimento ed all'educazione della prole, tenendo conto degli interessi morali e materiali di questa, attenendosi al criterio del minor danno che ai figli possa derivare dalla disgregazione familiare e provvedendo per il loro affidamento, in determinati periodi, all'altro genitore, si sottrae al Sindacato di legittimita, in quanto esente da vizi logico-giuridici. (Conf 1796/72, mass n 358772).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 155 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)