Sez. 2, Sentenza n. 27400 del 28/12/2009 (Rv. 610649 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - IN GENERE | Carni fresche macellate destinate al consumo umano - Mancanza del bollo sanitario - Sanzione di cui all'art. 20, comma 2, lettera c), del d.lgs. n. 286 del 1994 - Applicabilità - Effettiva commercializzazione della carne - Rilevanza - Esclusione - Fondamento.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - IN GENERE
A norma dell'art. 4, comma 1, lettera e), del d.lgs. 18 aprile 1994, n. 286 applicabile "ratione temporis", tutte le parti degli animali macellati le cui carni sono destinate al consumo umano (ivi comprese le viscere) devono essere dotate del prescritto bollo sanitario; la violazione di tale obbligo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dall'art. 20, comma 2, lettera c), del medesimo d.lgs., e ciò a prescindere dal fatto che la carne sia stata, nella specie, effettivamente commercializzata, in quanto lo scopo della normativa in esame è quello di garantire la tracciabilità del prodotto e la conoscenza delle informazioni relative alla sua provenienza.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 18/04/1994 num. 286 art. 4 com. 1 lett. E, Decreto Legisl. 18/04/1994 num. 286 art. 20 com. 2 lett. C
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)