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Sez. L, Sentenza n. 5850 del 23/11/1985 (Rv. 443036 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - IMMEDIATEZZA DELLA REAZIONE - ELEMENTO COSTITUTIVO - MANCANZA - RILEVABILITÀ DI UFFICIO DA PARTE DEL GIUDICE - APPREZZAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITÀ IN SEDE DI LEGITTIMITÀ.*
Stato
decisa il 1985-11-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/443036-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - IMMEDIATEZZA DELLA REAZIONE - ELEMENTO COSTITUTIVO - MANCANZA - RILEVABILITÀ DI UFFICIO DA PARTE DEL GIUDICE - APPREZZAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITÀ IN SEDE DI LEGITTIMITÀ.*

Il requisito della immediatezza della reazione è elemento costitutivo del recesso per giusta causa di cui all'art. 2119 cod. civ. e, come tale, deve essere verificato dal giudice anche di ufficio, sicché la Mancanza di esso non è oggetto di un'eccezione in senso stretto, ma di una mera difesa, non soggetta alle preclusioni di cui agli artt. 414, 416, e 437 comma secondo, cod. proc. civile. L'apprezzamento del giudice del merito circa la sussistenza o meno della detta immediatezza - che deve essere intesa in senso relativo ed è perciò compatibile con il tempo necessario per gli opportuni accertamenti - è incensurabile in Sede di legittimità, ove congruamente motivata.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2119, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 414 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 416 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)