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Sez. L, Sentenza n. 6866 del 21/11/1986 (Rv. 448968 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - REQUISITO DELL'IMMEDIATEZZA DELLA REAZIONE DEL DATORE DI LAVORO - ACCERTAMENTO D'UFFICIO - AMMISSIBILITÀ - ESENZIONE RELATIVA ALLA MANCANZA DI DETTO REQUISITO - NATURA DI MERA DIFESA - CONFIGURABILITÀ - CONSEGUENZA - APPREZZAMENTO DEL GIUDICE DEL MERITO CIRCA LA SUSSISTENZA O NON DI DETTA IMMEDIATEZZA - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI.*
Stato
decisa il 1986-11-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/448968-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - REQUISITO DELL'IMMEDIATEZZA DELLA REAZIONE DEL DATORE DI LAVORO - ACCERTAMENTO D'UFFICIO - AMMISSIBILITÀ - ESENZIONE RELATIVA ALLA MANCANZA DI DETTO REQUISITO - NATURA DI MERA DIFESA - CONFIGURABILITÀ - CONSEGUENZA - APPREZZAMENTO DEL GIUDICE DEL MERITO CIRCA LA SUSSISTENZA O NON DI DETTA IMMEDIATEZZA - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI.*

Il requisito dell'immediatezza della reazione del datore di lavoro, che condiziona la validità e l'efficacia del licenziamento in tronco per giusta causa (art. 2119 cod. civ.) ed è elemento costitutivo di tale recesso, dev'essere verificato dal giudice anche d'ufficio, indipendentemente dal comportamento processuale e dall'impostazione difensiva delle parti, sicché la deduzione della sua Mancanza integra non un'eccezione in senso stretto ma una mera difesa, non soggetta alle preclusioni stabilite dagli artt. 414, 416 e 437, secondo comma, cod. proc. civile. L'apprezzamento del giudice del merito circa la sussistenza o meno di detta immediatezza - che va intesa in senso relativo ed è compatibile con un congruo intervallo di tempo necessario per lo svolgimento delle indagini sui fatti da contestare al dipendente e per la valutazione delle relative risultanze - è incensurabile in Sede di legittimità ove adeguatamente motivato. (V 5850/85, mass n 443036; (V 5876/84, mass n 437548; (V 3449/84, mass n 435464).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2119, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 414 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 416 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)