diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 25726 del 24/02/2004 Ud. (dep. 09/06/2004) Rv. 228955 - 01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INTERMEDIAZIONE ED INTERPOSIZIONE NELLE PRESTAZIONI DI LAVORO (DIVIETO) | Reato di cui all'art. 27 legge n. 264 del 1949 - Nuove disposizioni di cui alla legge n. 276 del 2003 - Parziale abrogazione - Specificazione.
Stato
decisa il 2004-02-24
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/228955-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INTERMEDIAZIONE ED INTERPOSIZIONE NELLE PRESTAZIONI DI LAVORO (DIVIETO)

I fatti di illecita mediazione nella fornitura di manodopera, già puniti dall'art. 27 della legge 29 aprile 1949 n. 264, sono stati solo parzialmente abrogati dalle fattispecie di esercizio non autorizzato delle attività di intermediazione di cui all'art. 18, comma primo, del D.Lgs. 10 settembre 2003 n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro di cui alla legge 14 febbraio 2003 n. 30 - cosiddetta riforma Biagi), atteso che si configura una "abrogatio sine abolitione" per i fatti di intermediazione commessi da soggetti privati non formalmente autorizzati, già puniti secondo la legge precedente e che conservano rilevanza penale con le nuove disposizioni.

Riferimenti normativi: Legge 29/04/1949 num. 264 art. 27 CORTE COST., Decreto Legisl. 10/09/2003 num. 276 art. 85, Decreto Legisl. 10/09/2003 num. 276 art. 18

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)