Sez. 3, Sentenza n. 3714 del 20/12/2004 Ud. (dep. 03/02/2005) Rv. 230672 - 01
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INTERMEDIAZIONE ED INTERPOSIZIONE NELLE PRESTAZIONI DI LAVORO (DIVIETO) | Reato di cui all'art. 18 del D.Lgs. n. 276 del 2003 - Intermediazione non autorizzata nella fornitura di manodopera - Precedenti disposizioni sanzionatorie - Continuità normativa.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INTERMEDIAZIONE ED INTERPOSIZIONE NELLE PRESTAZIONI DI LAVORO (DIVIETO)
La intermediazione abusiva e non autorizzata nella fornitura di manodopera, già punita dalla legge 29 aprile 1949 n. 264, integra il reato di cui all'art. 18 del D.Lgs. 10 settembre 2003 n. 276 (cosiddetta riforma Biagi), atteso che la nuova normativa ha soltanto ampliato il previgente sistema derogatorio ad una attività generalmente illecita, configurandosi quale ipotesi di "abrogatio sine abolitione" per i fatti di somministrazione di lavoro da parte di soggetti privati non formalmente autorizzati.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 10/09/2003 num. 276 art. 18, Decreto Legisl. 10/09/2003 num. 276 art. 85, Legge 29/04/1949 num. 264 art. 27 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)