Sez. L, Sentenza n. 3585 del 14/06/1985 (Rv. 441194 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI - FATTISPECIE RELATIVA A RINUNCIA DEI DIPENDENTI DELL'AZIENDA AUTONOMA DEL GAS DI CATANIA AL FONDO DI PREVIDENZA "PREMUNGAS".*
CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI - FATTISPECIE RELATIVA A RINUNCIA DEI DIPENDENTI DELL'AZIENDA AUTONOMA DEL GAS DI CATANIA AL FONDO DI PREVIDENZA "PREMUNGAS".*
L'interpretazione degli Atti negoziali compiuta dal giudice del merito è incensurabile in Sede di legittimità, se condotta nel rispetto dei canoni legali di ermeneutica contrattuale e sorretta da motivazione immune da vizi. (nella specie, l'impugnata sentenza - confermata dalla S.C. - aveva ritenuto, ai fini dell'applicazione del secondo comma dell'art. 2077 cod. civ., che l'atto del 20 ottobre 1957, con cui i dipendenti dell'azienda autonoma del gas di Catania avevano rinunciato al fondo di previdenza denominato PREMUNGAS, aveva natura di contratto individuale, anziché collettivo, essendo stato sottoscritto dai lavoratori come contraenti individuali, ai quali i rappresentanti sindacali - che pure avevano sottoscritto l'atto - si erano limitati a prestare assistenza). (V 1258/84, mass n 433400; (V 4266/81, mass n 414937).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 2077, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)