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Sez. L, Sentenza n. 1258 del 21/02/1984 (Rv. 433400 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1984-02-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/433400-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE.*

L'interpretazione di un contratto collettivo di diritto comune, compiuta dal giudice del merito, è incensurabile in Sede di legittimità, se condotta nel rispetto delle regole di ermeneutica contrattuale e sostenuta da adeguata e corretta motivazione. (nella specie, concernente l'interpretazione dell'art. 7 del C.C.n.L. 19 aprile 1973 per gli addetti all'industria metalmeccanica privata, la sentenza impugnata - confermata dalla S.C. - aveva ritenuto che, in caso di settimana corta di quaranta ore, la retribuzione per le festività cadenti in uno dei cinque giorni lavorativi dovesse essere ragguagliata ad un sesto dell'orario settimanale, pari a sei ore e quaranta minuti, anziché ad un quinto, pari ad otto ore). (V 2126/79, mass n 398493; (V 1521/79, mass n 397869; (V 3775/77, mass nn 387444 e 387445; (V 2487/77, mass n 386200; (Conf 4266/81, mass n 414937; (Conf 738/79, mass n 396913; (Conf 3792/78, mass n 393340).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 2067, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Contr. Coll. 19/04/1973 num. 7

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)