Sez. 3, Sentenza n. 48580 del 13/09/2016 Ud. (dep. 17/11/2016) Rv. 268190 - 01
PENA - SOSPENSIONE CONDIZIONALE | Diniego - Motivazione fondata esclusivamente sul carattere oggettivo della condotta - Omessa valutazione, nel giudizio pronostico, di elementi ritenuti idonei per la revoca di misura di sicurezza - Illegittimità.
PENA - SOSPENSIONE CONDIZIONALE
In tema di sospensione condizionale della pena, è illegittimo il diniego del beneficio fondato solo sulle modalità oggettive della condotta, specie se risalente nel tempo, senza prendere in esame - anche ai fini della prognosi di cui all'art. 164 cod. pen. - gli elementi ritenuti idonei, dallo stesso giudicante, per la revoca di misura di sicurezza precedentemente applicata nei confronti dell'imputato.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 133 CORTE COST., Cod. Pen. art. 163 CORTE COST., Cod. Pen. art. 164 CORTE COST., Cod. Pen. art. 203 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)