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Sez. 3, Sentenza n. 12277 del 19/02/2013 Ud. (dep. 15/03/2013) Rv. 255030 - 01

PENA - SOSPENSIONE CONDIZIONALE | Misura di sicurezza della libertà vigilata - Applicazione obbligatoria in materia doganale - Sospensione condizionale della pena - Concessione - Illegittimità - Fondamento.
Stato
decisa il 2013-02-19
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/255030-01

PENA - SOSPENSIONE CONDIZIONALE

L'applicazione della misura di sicurezza della libertà vigilata, prevista obbligatoriamente dall'art. 300 del d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 nel caso di irrogazione della pena della reclusione superiore ad un anno, impedisce la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, essendovi incompatibilità tra pericolosità sociale del colpevole e presunzione di astensione tra commissione di ulteriori reati.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 163 CORTE COST., Cod. Pen. art. 164 com. 3, DPR 23/01/1973 num. 43 art. 300

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)