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Sez. 3, Sentenza n. 16430 del 02/03/2011 Ud. (dep. 27/04/2011) Rv. 249998 - 01

PENA - SOSPENSIONE CONDIZIONALE | Pericolosità sociale accertata - Conseguente applicazione di misura di sicurezza - Concessione della sospensione condizionale - Legittimità - Esclusione.
Stato
decisa il 2011-03-02
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/249998-01

PENA - SOSPENSIONE CONDIZIONALE

È illegittima la concessione della sospensione condizionale della pena a fronte dell'accertata pericolosità sociale dell'imputato cui faccia seguito l'applicazione di misura di sicurezza, posto che il predetto beneficio implica la presunzione che il colpevole si asterrà dal commettere ulteriori reati.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 163 CORTE COST., Cod. Pen. art. 164 com. 3, Cod. Pen. art. 202

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)