Sez. 1 - , Ordinanza n. 21054 del 01/07/2022 (Rv. 665359 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - PROVVEDIMENTI PER I FIGLI - AFFIDAMENTO DEI FIGLI | Trasferimento di residenza del coniuge separato - Perdita dell'idoneità ad essere affidatario o collocatario di figli minori - Esclusione - Valutazioni del giudice - Oggetto - Fattispecie.
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - PROVVEDIMENTI PER I FIGLI - AFFIDAMENTO DEI FIGLI
In tema di esercizio della responsabilità genitoriale, il coniuge separato che intenda trasferire la residenza lontano da quella dell'altro coniuge non perde per ciò solo l'idoneità ad avere in affidamento i figli minori o ad esserne il collocatario, dovendo il giudice esclusivamente valutare se sia più funzionale all'interesse della prole il collocamento presso l'uno o l'altro dei genitori, per quanto ciò, ineluttabilmente, incida, in negativo, sulla quotidianità dei rapporti con il genitore non collocatario. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione impugnata che aveva ritenuto coerente con il regime di affidamento condiviso con collocamento presso la madre del minore, il trasferimento del piccolo insieme alla madre in altra città, nella prospettiva di miglioramento della condizione economica materna, escludendo che tale scelta si atteggiasse ad ostacolo al rapporto padre-figlio, ovvero che pregiudicasse il preminente interesse del minore).
Cod. Civ. art. 337 bis, Cod. Civ. art. 337 ter, Tratt. Internaz. 20/11/1989 art. 3, Tratt. Internaz. 20/11/1989 art. 9, Tratt. Internaz. 25/01/1996 art. 1, Tratt. Internaz. 25/01/1996 art. 3, Legge 27/05/1991 num. 176 CORTE COST., Legge 20/03/2003 num. 77
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)