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Sez. U, Ordinanza n. 678 del 05/12/1985 (Rv. 443223 - 01)

AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - IMPUGNAZIONI - RICORSO ALLE SEZIONI UNITE DELLA CORTE DI CASSAZIONE - NOTIFICA AL CONSIGLIO DELL'ORDINE PROFESSIONALE CHE HA EMESSO IL PROVVEDIMENTO IMPUGNATO INNANZI AL CONSIGLIO NAZIONALE - NECESSITÀ - PERENTORIETÀ DEL TERMINE - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO EX ART. 331 COD. PROC. CIV. - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1985-12-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/443223-01

AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - IMPUGNAZIONI - RICORSO ALLE SEZIONI UNITE DELLA CORTE DI CASSAZIONE - NOTIFICA AL CONSIGLIO DELL'ORDINE PROFESSIONALE CHE HA EMESSO IL PROVVEDIMENTO IMPUGNATO INNANZI AL CONSIGLIO NAZIONALE - NECESSITÀ - PERENTORIETÀ DEL TERMINE - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO EX ART. 331 COD. PROC. CIV. - ESCLUSIONE.*

Il ricorso alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, contro le decisioni del consiglio nazionale forense, deve essere notificato, entro l'unico termine perentorio all'uopo fissato (artt. 56 del R.d. legge 27 novembre 1933 n. 1578 e 66 del R.d. 22 gennaio 1934 n. 37), anche al consiglio dell'ordine professionale che ha emesso il provvedimento impugnato innanzi al consiglio nazionale, senza che possa farsi luogo all'integrazione del contraddittorio, prevista dall'art. 331 cod. proc. civ., nel caso di tempestiva notificazione al pubblico ministero ed al suddetto consiglio nazionale, stante la qualità di contraddittore essenziale del consiglio locale. (Conf 7452/83, mass n 432069).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 331, Regio Decr. Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 56, Regio Decr. 22/01/1934 num. 37 art. 66

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)