Sez. U, Ordinanza interlocutoria n. 20347 del 21/10/2005 (Rv. 585197 - 01)
AVVOCATO E PROCURATORE - ALBO - ISCRIZIONE | Diniego di iscrizione di magistrato onorario - Ricorso al Consiglio Nazionale Forense - Decisione - Ricorso per cassazione - Parti necessarie del giudizio - Individuazione - Notifica nei termini ad alcuni soltanto dei legittimi contraddittori - Integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri - Necessità.
AVVOCATO E PROCURATORE - ALBO - ISCRIZIONE
Nel giudizio di impugnazione dinanzi alla Corte di cassazione della decisione del Consiglio Nazionale Forense, emessa a seguito di ricorso avverso il diniego di iscrizione all'albo professionale di un magistrato onorario ai sensi dell'art. 26 lettera e) del r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578, sono contraddittori necessari, alla luce del disposto dell'art. 56, comma primo, del medesimo decreto, oltre all'interessato e al P.M. presso la corte d'appello e il tribunale della circoscrizione alla quale l'interessato appartiene, anche il Consiglio dell'ordine locale che ha emesso il provvedimento poi impugnato, mentre tale qualifica non spetta né al P.M. presso la Corte di cassazione - che è parte del procedimento nelle diverse ipotesi, non ricorrenti nella specie, di cui al secondo comma dello stesso art. 56 - né al Consiglio Nazionale Forense, trattandosi dell'organo giurisdizionale che ha pronunciato la decisione impugnata davanti alla Corte. Ove l'impugnazione dell'interessato sia stata ritualmente notificata al P.M. presso la corte territoriale e il tribunale competente, deve quindi disporsi l'integrazione del contraddittorio unicamente nei confronti del consiglio dell'ordine locale.
Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 26 CORTE COST., Regio Decr. Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 56, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 331
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)