diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 7701 del 08/09/1994 (Rv. 487862 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - ECCEZIONE D'INADEMPIMENTO | Opponibilità - Condizioni - Insindacabilità in Cassazione - Limiti.
Stato
decisa il 1994-09-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/487862-01

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - ECCEZIONE D'INADEMPIMENTO

L"exceptio inadimpleti contractus" prevista dall'art. 1460 cod. civ. è opponibile non già per il semplice fatto che essa di riferisca ad un contratto dal quale derivino obbligazioni per entrambe le parti, ma solo in quanto sussista un rapporto di corrispettività tra la prestazione non adempiuta e quella di cui si pretende che sia stato rifiutato l'adempimento. La valutazione della sussistenza di questo elemento, indispensabile per l'applicabilità dell'eccezione, risolvendosi in un apprezzamento di fatto demandato al giudice del merito è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1460

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)