diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 1513 del 06/03/1980 (Rv. 405071 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - ECCEZIONE D'INADEMPIMENTO - DEDUCIBILITA - CONDIZIONI - SUSSISTENZA - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - FATTISPECIE IN TEMA DI APPALTO.*
Stato
decisa il 1980-03-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/405071-01

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - ECCEZIONE D'INADEMPIMENTO - DEDUCIBILITA - CONDIZIONI - SUSSISTENZA - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - FATTISPECIE IN TEMA DI APPALTO.*

L'exceptio inademplenti contractus, prevista dall'art 1460 cod civ e opponibile non gia per il semplice fatto che essa si riferisca ad un contratto dal quale derivano obbligazioni per entrambe le parti, ma solo in quanto sussista un rapporto di corrispettivita tra la prestazione non adempiuta e quella di cui si pretenda sia stato rifiutato l'adempimento. La valutazione della sussistenza di questo elemento, indispensabile per l'opponibilita dell'eccezione, risolvendosi in un apprezzamento di fatto demandato al giudice del merito, non puo formare oggetto di Sindacato in Sede di legittimita. (nella specie, dal giudice del merito era stato ritenuto che tra la prestazione consistente nel pagamento della somma residua relativa ad uno stato di avanzamento dei lavori dovuta dall'appaltante e le obbligazioni sorte a carico dell'appaltatore per effetto di un accordo transattivo e che sarebbero rimaste inadempiute a seguito della denuncia dell'accordo stesso ad opera del medesimo, non sussisteva rapporto di corrispettivita. La suprema Corte ha ritenuto incensurabile tale accertamento).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1460

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)