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Sez. L, Sentenza n. 8477 del 25/09/1996 (Rv. 499748 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - PRESTAZIONI IN NATURA (ALLOGGIO, VITTO, ECC.) | Alloggio di servizio - Godimento - Collegamento funzionale con la prestazione lavorativa - Conseguenze - Estinzione del relativo diritto alla cessazione del rapporto di lavoro - Obbligo di restituzione dell'immobile - Sussistenza - Patto relativo alla concessione in locazione di altro alloggio all'ex dipendente - Violazione - Eccezione di inadempimento - Inammissibilità - Diritto di ritenzione - Configurabilità - Esclusione - Fattispecie relativa a rapporto di portierato.
Stato
decisa il 1996-09-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/499748-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - PRESTAZIONI IN NATURA (ALLOGGIO, VITTO, ECC.)

Il diritto del lavoratore (nella specie, portiere di uno stabile) al godimento dell'alloggio di servizio è funzionalmente collegato con la prestazione lavorativa, costituendone un parziale corrispettivo, e viene meno al momento della cessazione del rapporto di lavoro, senza che sulla esecuzione della conseguente obbligazione restitutoria possa incidere il mancato adempimento da parte del datore di lavoro alla obbligazione, derivante da una particolare pattuizione (nella specie, da una clausola contrattuale collettiva) che lo vincoli a concedere in locazione all'ex dipendente un'altra abitazione o, in caso di non disponibilità di alloggi, a corrispondergli un'indennità sostitutiva. Infatti la mancata restituzione dell'alloggio di servizio non ha alcuna fonte di legittimazione, dato che il lavoratore può solo vantare il diritto alla stipulazione di un contratto di locazione relativamente ad un diverso immobile, mentre mancano i presupposti per la proposizione da parte sua di un'eccezione di inadempimento, poiché un nesso di corrispettività è configurabile solo nell'ambito di un medesimo rapporto contrattuale; d'altra parte, il godimento dell'abitazione rimarrebbe privo di causa e neanche potrebbe farsi valere un diritto di ritenzione, facoltà giuridica non rispondente ad un principio generale e prevista dalla legge, in via eccezionale, solo in fattispecie determinate.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1460, Cod. Civ. art. 2121 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 659 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)