Sez. 6 - , Sentenza n. 45190 del 05/11/2019 Cc. (dep. 06/11/2019) Rv. 277384 - 01
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE | Mandato di arresto europeo – Rifiuto di consegna ex art. 18, lett. r), legge n. 69 del 2005 – Riconoscimento dello status di apolide – Nozione – Fattispecie.
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE
In tema di mandato di arresto europeo, può riconoscersi lo status di apolide, secondo quanto previsto dalla Convenzione di New York del 28 settembre 1954, resa esecutiva con legge 1 febbraio 1962, n. 306, e la conseguente equiparazione, ai fini della consegna, al cittadino italiano, solo a colui che sia privo di cittadinanza nello Stato con il quale abbia avuto o abbia un legame giuridicamente rilevante e non possa ottenerla in alcun altro Stato. (Fattispecie in cui la Corte ha confermato la decisione con la quale era stata disposta la consegna all'autorità giudiziaria francese di un condannato di nazionalità macedone, rilevando che non gli si potesse riconoscere lo status di apolide, in quanto aveva acquisito per nascita la cittadinanza della Macedonia e, nella legislazione di quel paese, non è prevista la perdita per effetto dell'emigrazione e della permanenza in uno stato diverso).
Riferimenti normativi: Legge 22/04/2005 num. 69 art. 18 com. 1 lett. R CORTE COST. PENDENTE, Costituzione art. 10, Tratt. Internaz. 28/09/1954, Legge 01/02/1962 num. 306 art. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)